Ricorso per Cassazione: Perché non si può fare da soli
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della giustizia, un grado di giudizio fondamentale che però ha regole di accesso molto rigide. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce un principio cruciale, consolidato dopo la riforma del 2017: l’appello alla Cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni di tale requisito e le conseguenze della sua violazione.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato a una pena detentiva di oltre otto anni, si è visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di accedere a misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Non condividendo la decisione, l’uomo ha deciso di impugnarla, presentando personalmente un ricorso per Cassazione.
La Normativa sul ricorso per Cassazione: La Svolta del 2017
Il fulcro della questione risiede in una modifica legislativa introdotta dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). Prima di tale data, l’articolo 613 del codice di procedura penale prevedeva un’eccezione che consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso.
La riforma ha eliminato questa possibilità, sopprimendo l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”. Di conseguenza, la normativa attuale impone, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa modifica mira a garantire un elevato livello di tecnicismo giuridico, data la natura del giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti ma valuta esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate. La motivazione è netta e si basa su un presupposto puramente procedurale: il ricorso è stato presentato personalmente dall’interessato in una data successiva all’entrata in vigore della riforma del 2017.
I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), le quali hanno confermato che la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista è un requisito di ammissibilità inderogabile. La presentazione personale del ricorso costituisce un vizio insanabile che ne comporta l’immediata dichiarazione di inammissibilità, senza alcuna possibilità di regolarizzazione. La procedura, in questi casi, è snella: l’inammissibilità viene dichiarata de plano, ovvero senza udienza formale, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede una competenza tecnica specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire. Chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un legale abilitato. Agire diversamente porta a conseguenze inevitabili e severe: l’inammissibilità del ricorso, che preclude qualsiasi esame delle proprie ragioni, e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: nel processo penale, e in particolare nei gradi più alti di giudizio, il ‘fai da te’ non è un’opzione percorribile.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, che ha modificato l’art. 613 c.p.p., il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha cambiato la Legge 23 giugno 2017, n. 103 in merito al ricorso per Cassazione?
Ha eliminato la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso, rendendo obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore specializzato. Questa modifica ha lo scopo di assicurare che i ricorsi presentati alla Suprema Corte posseggano il necessario rigore tecnico-giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
C
ORDINANZA )
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
i.)nt.) dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania, con la quale è stata rigettata l’istanza di NOME COGNOME, diretta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, quella detenzione domiciliare con riferimento all’esecuzione della pena di anni otto mesi otto e giorni venticinque di reclusione.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente da COGNOME, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024
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