Ricorso per Cassazione Avvocato: La Cassazione Conferma l’Obbligo di Difesa Tecnica
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di un ricorso per cassazione avvocato per poter adire legittimamente la Suprema Corte. La decisione evidenzia come, a seguito delle riforme legislative, l’assistenza di un difensore iscritto all’apposito albo speciale non sia una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile, la cui mancanza comporta conseguenze severe per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. La particolarità della vicenda risiede nel fatto che l’atto di impugnazione è stato redatto e proposto personalmente dall’imputato stesso, senza l’intermediazione e la sottoscrizione di un legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, non è entrata nel merito delle doglianze, ma si è fermata a un esame preliminare di ammissibilità.
L’obbligo del ricorso per cassazione avvocato: la norma
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, soprattutto nella sua formulazione post-riforma (legge n. 103 del 2017), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio di questa previsione è legata alla natura stessa del giudizio di legittimità.
La Riforma del 2017
La legge n. 103 del 2017 ha rafforzato questo requisito, eliminando le eccezioni precedentemente esistenti e rendendo la difesa tecnica specializzata una condizione non derogabile per l’accesso alla Cassazione. L’obiettivo del legislatore era quello di elevare la qualità dei ricorsi, garantendo che fossero redatti da professionisti con una specifica competenza, capaci di articolare censure pertinenti al giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge e non un terzo grado di giudizio sui fatti.
Il Principio delle Sezioni Unite
A ulteriore conferma della propria decisione, la Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2018). In quella sede, i massimi giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può mai essere proposto personalmente dalla parte. Deve essere sempre sottoscritto da un avvocato cassazionista, proprio in virtù dell’elevato livello di complessità tecnica che caratterizza il giudizio di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la declaratoria di inammissibilità sulla base di una violazione diretta e palese dell’art. 613 c.p.p. La presentazione personale del ricorso da parte dell’imputato si pone in contrasto insanabile con il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore specializzato. Questo vizio procedurale, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591, comma 1, lettera a) c.p.p., non consente al giudice di esaminare le ragioni di merito dell’impugnazione. La decisione è stata adottata con una procedura semplificata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., data l’evidenza della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso strettamente regolato che richiede obbligatoriamente la competenza e l’assistenza di un avvocato specializzato. Il ‘fai da te’ processuale in questa sede non è ammesso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con relative sanzioni economiche.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se il ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base normativa per l’obbligo di un difensore specializzato in Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che impone la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato cassazionista a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOLFETTA il 15/04/1954
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
det-e-ertse-zi-ife-p-artt;- udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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letto il ricorso proposto nielam” 3 “7.d) NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputat considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla l del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi dev essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ric cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalment parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscr speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’eleva complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inam riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello ste che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pe nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.