Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 5980  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza dell’8 giugno 2022 del Giudice di Pace di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 che il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di minaccia e tentata diffamazione, entrambi commessi ai danni di NOME COGNOME, e lo ha condannato alla pena di ottocento euro di multa;
 che avverso detta sentenza l’imputato ha proposto appello, ma il Tribunale, qualificata l’impugnazione in termini di ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte;
 che il ricorso, correttamente qualificato in termini di ricorso per cassazione (attesa la condanna alla sola pena pecuniaria: art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000), è inammissibile in quanto sottoscritto da avvocato non iscritto, al momento
del ricorso (unico dato temporale rilevante: Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690), nell’albo degli avvocati cassazionisti;
che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2023
CORTE DI CASSAZIONE