Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8001 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Partinico il 17/07/1984,
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 25/01/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 25/01/2024, il Tribunale di Palermo condannava NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. alla pena di euro 200 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione, in cui lamentava, con un primo motivo, l’erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto che il fatto non sussiste o non costituisce reato; con un secondo motivo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; con un terzo motivo l’eccesso di pena.
Il ricorso Ł inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione Ł inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non Ł prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000;
R.G.N. 34671/2024
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME