Ricorso per Cassazione Avvocato: La Firma che Rende Valido l’Atto
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: per presentare un ricorso per cassazione, l’avvocato non è una scelta, ma un requisito indispensabile. La mancanza della sua firma specializzata comporta una conseguenza drastica e immediata: l’inammissibilità dell’atto. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi. Due imputati, condannati per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), decidono di impugnare tale sentenza ricorrendo direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, commettono un errore procedurale fatale: presentano il ricorso personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un difensore abilitato a rappresentarli davanti alla Suprema Corte.
Il Principio di Diritto e la necessità del Ricorso per Cassazione Avvocato
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, modificata dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato.
Questa regola ha lo scopo di assicurare un elevato livello tecnico-giuridico delle impugnazioni presentate alla Corte Suprema, il cui compito non è rivedere i fatti, ma garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione di nomofilachia). L’intervento di un professionista specializzato è considerato essenziale per filtrare i ricorsi e presentare questioni di diritto pertinenti e ben argomentate.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato i ricorsi inammissibili in modo netto e senza entrare nel merito delle doglianze. La motivazione è puramente procedurale: i ricorsi sono stati proposti “irritualmente” di persona dagli imputati, in palese violazione della regola dettata dall’art. 613 c.p.p.
I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017, “Aiello”), che ha cementato il principio secondo cui la firma del difensore specializzato è un requisito di ammissibilità assoluto e inderogabile. La mancanza di tale sottoscrizione rende l’atto nullo e impedisce alla Corte di esaminarlo.
Inoltre, la Corte ha specificato di aver adottato questa decisione “senza formalità di procedura” (de plano), come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata per i casi di manifesta inammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in esame lancia un messaggio chiaro e inequivocabile a chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: il “fai da te” non è un’opzione. Il ricorso per cassazione avvocato è un binomio inscindibile. Affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale non è solo consigliabile, ma obbligatorio per legge. Ignorare questa regola significa vedere il proprio ricorso respinto ancora prima di essere discusso, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di comprendere e rispettare le norme procedurali, che costituiscono la struttura portante di ogni sistema giudiziario giusto ed efficiente.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, la legge richiede tassativamente, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La regola che impone la firma dell’avvocato specializzato si applica anche ai ricorsi contro le sentenze di patteggiamento?
Sì, come dimostra il caso in esame, la regola dell’art. 613 c.p.p. si applica a tutti i ricorsi per cassazione in materia penale, senza distinzioni basate sul tipo di sentenza impugnata, incluse quelle emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALMI
n. 22330/24 Carbone + 1
OSSERVA
Ritenuto che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata loro applicata, ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. la pena come dagli stessi richiesta, con il consenso del Pubblico Ministero, per il reato di cui all’art. 73, c d.P.R. 309 del 1990;
che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimaz processuale dei ricorrenti, essendo stati infatti irritualmente proposti di persona dagli imp in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato d legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nu devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore iscritto nell’ap albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 891 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «sen formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024