Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, in Senegal il DATA_NASCITA/1/1993 avverso la sentenza in data 29/2/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 1° giugno 2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di rapina impropria (art. 628, comma 2, cod. pen.) e di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 582 e 585 in relazione all’art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen.) commessi in Catania il 7 dicembre 2022, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento l’imputato personalmente, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato irrogato senza tenere conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE finalità rieducative della pena previste dall’art. 27, comma 3, Cost.
Il ricorso, come già evidenziato, risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024.