Ricorso per Cassazione Avvocato: Perché la Firma del Legale è Indispensabile
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: senza la firma di un legale abilitato, il ricorso è nullo. La necessità di un ricorso per cassazione con avvocato non è un mero formalismo, ma un requisito di ammissibilità che, se non rispettato, comporta conseguenze severe per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un condannato di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Convinto delle proprie ragioni, l’interessato ha redatto e depositato personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione, senza l’assistenza di un difensore specializzato. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi all’entrata in vigore di un’importante riforma legislativa del 2017.
Il Ricorso per Cassazione e l’Obbligo dell’Avvocato Post-Riforma
Il punto centrale della questione risiede nella Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), che ha modificato in modo significativo le regole per la presentazione del ricorso per cassazione in materia penale. Prima di questa riforma, in alcuni casi, era consentito all’imputato o al condannato di presentare personalmente l’atto.
Con le modifiche introdotte agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, questa facoltà è stata esclusa. La nuova normativa prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa scelta legislativa mira a garantire un’adeguata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Corte, la quale è chiamata a decidere su questioni di pura legittimità giuridica e non sul fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e basata su un’applicazione rigorosa della normativa vigente. I giudici hanno sottolineato che, essendo l’atto stato proposto dopo l’entrata in vigore della legge del 2017, la regola che impone l’assistenza tecnica di un avvocato cassazionista è pienamente applicabile.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su tre pilastri fondamentali:
1. Interpretazione Letterale della Norma: La legge non lascia spazio a dubbi. L’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che gli atti di ricorso devono essere sottoscritti da difensori abilitati. Presentare un ricorso per cassazione senza avvocato è, quindi, un vizio insanabile.
2. Irrilevanza di Firme Aggiuntive: La Corte ha precisato, richiamando precedenti sentenze, che non ha alcuna importanza se la firma del ricorrente sia stata autenticata da un legale o se un difensore abbia apposto la propria firma ‘per accettazione’ del mandato. La legge richiede che il difensore sia il ‘titolare’ dell’atto, ovvero colui che lo redige e se ne assume la paternità e la responsabilità tecnica. Una semplice autenticazione non trasferisce tale titolarità.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che vi fosse un profilo di colpa nella proposizione del ricorso, in quanto le norme procedurali devono essere conosciute e rispettate.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine della procedura penale di legittimità: il filtro tecnico dell’avvocato è essenziale. Chi intende adire la Corte di Cassazione non può agire in autonomia, ma deve necessariamente affidarsi a un professionista qualificato. La decisione serve da monito: tentare di ‘fare da sé’ in un ambito così specialistico non solo è inefficace, ma può anche portare a significative sanzioni economiche. La difesa tecnica qualificata non è un’opzione, ma un presupposto imprescindibile per la validità stessa del ricorso.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Dopo la riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene depositato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo che la Corte non esaminerà il merito della questione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato può sanare il vizio?
No. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma o una sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono irrilevanti. È necessario che l’avvocato sia il titolare dell’atto, ovvero colui che lo redige e lo sottoscrive assumendosene la responsabilità tecnica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3545 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano indicata in epigrafe. Si il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclus facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, d sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dic inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdott dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.