Ricorso per Cassazione Avvocato: Perché la Firma Personale è Inammissibile
Nel complesso panorama della procedura penale, le regole formali che governano le impugnazioni rappresentano pilastri fondamentali a garanzia della certezza del diritto e del corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire un principio cruciale: la necessità del ricorso per cassazione avvocato, ovvero l’obbligo che tale atto sia sottoscritto da un difensore abilitato. L’inosservanza di questa regola, come vedremo, conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Appello Diretto alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di una città del nord Italia. L’imputato, lamentando un vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale, decideva di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione.
La Particolarità del Ricorso
L’elemento che ha determinato l’esito del procedimento risiede in una specifica modalità di presentazione del ricorso: l’atto era stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore. Questo dettaglio, apparentemente secondario, si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: la centralità del ricorso per cassazione avvocato
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile senza neppure entrare nel merito dei motivi sollevati. La decisione si fonda su una causa di inammissibilità che può essere dichiarata ‘de plano’, ovvero senza le formalità di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità per Difetto di Legittimazione
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto da un soggetto privo di legittimazione. L’imputato, infatti, non aveva più il potere di presentare personalmente l’atto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Questa preclusione è il risultato di una precisa modifica legislativa intervenuta nel 2017.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione della Cassazione si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali modificate dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’.
La Riforma del 2017
Il punto centrale della motivazione risiede nella Legge n. 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Questa legge ha modificato, tra gli altri, gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. La nuova formulazione dell’art. 613 prevede espressamente che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché il ricorso in esame è stato presentato in un momento successivo all’entrata in vigore di tale riforma, la firma personale dell’imputato lo ha reso irricevibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente a pagare le spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale in materia), ha imposto al ricorrente il pagamento di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un principio non derogabile del nostro ordinamento: il giudizio di cassazione è un giudizio di pura legittimità che richiede una competenza tecnica specialistica. L’obbligo di farsi assistere e rappresentare da un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità a tutela sia del sistema giudiziario, che viene così sgravato da ricorsi infondati o mal formulati, sia dello stesso imputato, che beneficia di una difesa tecnicamente qualificata. La decisione serve da monito: ignorare le regole procedurali, soprattutto in un ambito così tecnico come il ricorso in Cassazione, porta a conseguenze economiche negative e alla perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può più essere presentato personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11654 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11654 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/09/1981
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dat-e-~atte-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di respon sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’ 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per ca zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale deila Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 d 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 11/03/2025