Ricorso per cassazione avvocato: perché è un requisito inderogabile
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la necessità del ricorso per cassazione avvocato, ovvero l’obbligo per l’imputato di essere rappresentato da un difensore specializzato per adire la Suprema Corte. La decisione in esame mostra come la violazione di questa regola porti a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso, con tutte le relative conseguenze economiche.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa da un Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello territoriale. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altri illeciti, con una pena fissata in un anno e quattro mesi di reclusione. Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare personalmente, senza l’assistenza di un legale, ricorso presso la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
L’obbligatorietà del ricorso per cassazione avvocato
La Corte Suprema, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. Con una procedura snella e senza udienza, definita de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede in un vizio insanabile: la mancanza di legittimazione processuale del ricorrente. La legge, infatti, è estremamente chiara su questo punto. L’articolo 613 del codice di procedura penale, modificato dalla riforma del 2017, stabilisce che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie successive, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite. La norma non lascia spazio a interpretazioni: l’assistenza tecnica di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un obbligo inderogabile. Questa regola è posta a tutela sia della funzione stessa della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito, sia del diritto di difesa dell’imputato, che può essere efficacemente esercitato solo da un professionista con competenze specifiche. La Corte ha agito applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che le consente di dichiarare l’inammissibilità per cause come questa senza formalità di procedura, accelerando i tempi della giustizia.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. L’inammissibilità del ricorso non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese del procedimento e di versare una cospicua somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: nel processo penale, e in particolare nelle fasi di impugnazione, il “fai da te” non è un’opzione percorribile. Affidarsi a un difensore qualificato non è solo un diritto, ma un requisito essenziale per poter far valere le proprie ragioni davanti alla giustizia, evitando che errori procedurali pregiudichino irrimediabilmente l’esito del giudizio.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge (art. 613, comma 1, c.p.p.) richiede espressamente che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza l’assistenza di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione, ma si ferma a questa violazione procedurale, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
Q-9-€
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6691/24 Di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale Bari di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui al 337 cod. pen. ed altro;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazi processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualnnente proposto di pers dall’imputato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., c novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore isc nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensiv (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «se formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024