Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso presentato da NOME COGNOME, avvocato del foro di Tivol avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma di conferma dell’applicazione nei suoi riguardi della misura della libertà vigilata;
ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senz ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entra vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo c la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s’impon l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il rico cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori is nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, n sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violaz degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra ne discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ese delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione del facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualific professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di leg rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2018, Aiello, Rv. 272011);
rilevato altresì non rileva la circostanza che, nel caso che ci occup ricorrente sia avvocato, poiché «È inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudi di legittimità, anche nel caso in cui l’imputato sia un avvocato regolarm iscritto nell’albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione d che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale ess necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 22/11/2022, C., Rv. 283947);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può es dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente