Ricorso per Cassazione Avvocato: Perché è Indispensabile la Difesa Tecnica
L’assistenza di un legale qualificato è un pilastro del nostro sistema giudiziario, specialmente nei gradi più alti di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione avvocato non è una scelta, ma un requisito di ammissibilità. La decisione analizza il caso di un detenuto che ha tentato di adire la Suprema Corte personalmente, vedendosi respingere l’istanza per un vizio di forma insuperabile. Questo provvedimento offre lo spunto per chiarire le regole che governano l’accesso alla Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso
Un detenuto, con una pena da scontare fino al gennaio 2029, presentava un’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per ottenere una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale, con un’ordinanza del 29 novembre 2023, respingeva la sua richiesta. Contro questa decisione, il detenuto decideva di agire personalmente, redigendo e presentando una dichiarazione manoscritta di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione. L’atto, tuttavia, era privo della firma di un difensore.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione e l’Obbligo dell’Avvocato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su una norma precisa: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questo articolo, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato come la legge abbia inteso riservare l’accesso al giudizio di legittimità esclusivamente a professionisti dotati di una specifica qualificazione, escludendo la possibilità per la parte di agire personalmente. Questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare o di sorveglianza, senza eccezioni.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si basano su un’interpretazione consolidata. I giudici hanno richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 2017, la quale ha risolto ogni dubbio interpretativo sorto dopo la riforma. Tale pronuncia ha affermato che la norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni alternative: il ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile.
La Corte ha quindi evidenziato che il ricorrente ha agito personalmente e senza l’assistenza di un difensore, violando direttamente il disposto dell’art. 613 c.p.p. La mancanza della sottoscrizione di un avvocato cassazionista costituisce un difetto di legittimazione che non può essere sanato. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza un principio cardine: il giudizio di cassazione è un giudizio tecnico sul diritto, non sui fatti, e richiede necessariamente il filtro e la competenza di un avvocato specializzato. Per i cittadini, la lezione è chiara: per contestare un provvedimento davanti alla Suprema Corte, è imprescindibile affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale, pena la sicura inammissibilità del proprio ricorso.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza chiarisce che, a seguito della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere firmato da un avvocato abilitato.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato senza un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Chi può firmare un ricorso per cassazione?
Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come stabilito dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
prer – avvtstratte
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l’istanza di misura alternativa alla detenzione avanzata da NOME COGNOME, detenuto con fine pena calcolato al 27 gennaio 2029.
Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione NOME COGNOME, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione manoscritta, predisposta personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dal Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.