Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6978 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6978 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, i violazione del combiNOME disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassaz (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.