Ricorso per Cassazione Archiviazione: La Suprema Corte Chiarisce i Limiti di Ammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui rimedi esperibili contro un’ordinanza di archiviazione. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione archiviazione quando non si segue la procedura corretta introdotta dalla Riforma Orlando. Questo caso sottolinea come la scelta del giusto strumento di impugnazione sia cruciale per la tutela dei propri diritti nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un’indagine per il reato di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) a carico di un’indagata. Il Pubblico Ministero (P.M.) aveva richiesto l’archiviazione del caso. Le persone offese, ritenendo la richiesta ingiusta, si erano opposte. Nonostante l’opposizione, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale competente, con un’ordinanza, aveva rigettato l’opposizione e disposto l’archiviazione del procedimento.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
Contro tale decisione, le persone offese proponevano ricorso diretto alla Corte di Cassazione. Il loro principale motivo di doglianza si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione, sostenendo che il G.I.P. non avesse tenuto conto del mancato espletamento di alcuni accertamenti che lo stesso giudice aveva precedentemente ordinato al P.M. di compiere.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Archiviazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte ha richiamato l’attenzione sulle modifiche procedurali introdotte dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando).
Secondo la Suprema Corte, a seguito di tale riforma, il provvedimento di archiviazione emesso dopo un’udienza camerale non è più direttamente appellabile tramite ricorso per Cassazione. La legge ha introdotto uno specifico strumento di impugnazione: il reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, disciplinato dall’art. 410 bis del codice di procedura penale.
È fondamentale sottolineare che questo reclamo non è un rimedio a carattere generale. Può essere proposto solo per vizi specifici, ovvero nei casi di mancato rispetto delle regole che garantiscono il contraddittorio formale, come quelle indicate nell’art. 127, comma 5, c.p.p. Poiché i ricorrenti avevano adito la Corte di Cassazione anziché utilizzare lo strumento del reclamo previsto dalla legge, il loro ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza: la scelta del mezzo di impugnazione non è libera, ma vincolata a quanto espressamente previsto dal codice. Contro un’ordinanza di archiviazione, la via maestra non è più il ricorso diretto in Cassazione, ma il reclamo al tribunale, e solo per determinate violazioni procedurali. L’errata scelta dello strumento processuale, come in questo caso, porta a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza per i ricorrenti di essere condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione?
No, a seguito della legge n. 103/2017 (Riforma Orlando), l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza camerale non è più direttamente ricorribile per Cassazione.
Qual è lo strumento corretto per impugnare un’ordinanza di archiviazione dopo la Riforma Orlando?
Lo strumento previsto è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, come disciplinato dall’art. 410 bis del codice di procedura penale.
In quali casi è ammesso il reclamo contro l’ordinanza di archiviazione?
Il reclamo è ammesso solo per specifici vizi procedurali, ovvero quando non sono state rispettate le regole poste a garanzia del contraddittorio formale, come previsto dall’art. 127, comma 5, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a VERCELLI il DATA_NASCITA NOME nata a GATTINARA il DATA_NASCITA persone offese nei confronti di:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/01/2023 del GIP TRIBUNALE di AOSTA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Aosta ha rigettato l’opposizione proposta dalle persone offese COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 589 cod. pen..
Le persone offese, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione in ragione del mancato espletamento degli accertamenti necessari da parte del P.M., che il G.I.P. aveva disposto con l’ordinanza del 17 marzo 2022.
In relazione all’unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932).
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dellricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna izTicorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.