Ricorso per Cassazione 599-bis: Guida ai Limiti di Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i severi limiti procedurali per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Il caso in esame offre un’analisi chiara di due ostacoli insormontabili: la legittimazione a firmare il ricorso e i motivi che possono essere dedotti. Comprendere questa decisione è fondamentale per chiunque si approcci al ricorso per cassazione 599-bis, poiché evidenzia come errori formali e sostanziali possano portare a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni pecuniarie.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, con la quale due imputati, dopo aver rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, avevano concordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La pena applicata era stata di due anni e sei mesi di reclusione, oltre a 600,00 euro di multa per ciascuno.
Contro questa decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, ma con modalità e motivazioni diverse:
1. Il primo imputato presentava ricorso personalmente.
2. Il secondo, tramite il proprio difensore, deduceva una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione di cause di non punibilità.
Analisi del ricorso per cassazione 599-bis e dei motivi di inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione su due principi cardine della procedura penale.
L’Inammissibilità per Difetto di Legittimazione
Per quanto riguarda il primo ricorso, i giudici hanno richiamato l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte ha ribadito che la sottoscrizione personale dell’imputato non è valida, neanche se la firma viene autenticata da un avvocato cassazionista. Questa regola formale è inderogabile e mira a garantire un elevato livello di tecnicismo giuridico nel giudizio di legittimità.
I Limiti Oggettivi all’Impugnazione
Per il secondo ricorso, la Corte ha chiarito l’ambito dei motivi ammissibili contro una sentenza emessa ex art. 599-bis. Il collegio ha riaffermato che il ricorso per cassazione 599-bis è consentito solo per questioni che attengono alla formazione dell’accordo e alla sua corretta trasposizione in sentenza. Specificamente, si può contestare:
* La formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Il consenso del pubblico ministero.
* Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi ai quali si è espressamente rinunciato (come la responsabilità), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., o a vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale (cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha sottolineato la natura dell’istituto del concordato in appello. L’accordo sulla pena implica una rinuncia volontaria a contestare determinati aspetti della sentenza di primo grado in cambio di una pena concordata. Consentire un’impugnazione su motivi rinunciati svuoterebbe di significato l’istituto stesso. Il controllo della Cassazione in questi casi è limitato alla verifica della legalità del procedimento con cui si è giunti all’accordo e della conformità della pronuncia del giudice a tale accordo. Non può trasformarsi in una terza istanza di merito. La dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla rigorosità della procedura di cassazione. La decisione evidenzia due lezioni pratiche: primo, la necessità assoluta di affidarsi a un difensore cassazionista per la redazione e sottoscrizione del ricorso; secondo, la consapevolezza che l’accesso al concordato in appello comporta una limitazione significativa del diritto di impugnazione. Il ricorso per cassazione 599-bis non è uno strumento per riaprire la discussione sul merito della colpevolezza, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici vizi procedurali legati all’accordo sulla pena.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. Secondo l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La firma personale dell’imputato rende l’atto inammissibile.
Quali motivi si possono contestare con un ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici: vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero, o una sentenza con un contenuto diverso da quello concordato. Non è possibile contestare motivi oggetto di rinuncia, come la responsabilità, o la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13968 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello preso atto della rinuncia da parte dei ricorrenti dei motivi su responsabilità, ritenuta congrua la pena proposta ai sensi dell’articolo 599-bis cod. proc pen. applicava agli stessi, per i reati contestati, la pena di anni due, mesi sei di reclusi ed euro 600,00 euro di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza, in data 22 dicembre 2023 proponeva ricorso per cassazione personalmente COGNOME.
2.1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si ribadisce, peraltro, che è inammissibile il ricorso cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME COGNOME, Rv. 274221).
Ricorreva il difensore di NOME che deduceva violazione di legge e vizi motivazione in ordine alla conferma della responsabilità ed alla mancata valutazione cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
3.1.Si tratta di ricorso inammissibile.
Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la se emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi re alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pu ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentr inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazion condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi att determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione i quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista da (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt il ricors* e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024.