Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44896 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputato NOME ricorre, tramite il difensore, avverso tre ordinanze pronunciate dal Tribunale di Caltagirone, deducendone l’abnormità. Vengono impugnate:
l’ordinanza del 23 marzo 2023 che ha rigettato la richiesta di acquisizione di documentazione medica presso il nosocomio di Caltagirone;
l’ordinanza del 9 maggio 2023 che ha rigettato la richiesta di autorizzazione all’esame del corpo del reato;
l’ordinanza del 20 giugno 2023 che ha rigettato la richiesta di revoca della precedente ordinanza del 9 maggio 2023.
Secondo il ricorrente l’abnormità riposerebbe sul fatto che: le istanze negate concernono l’esercizio del diritto a svolgere investigazioni difensive; dette richieste, per loro natura, sì sottraggono al contraddittorio delle altre parti (PM e parte civile); il ritardo nella evasione delle istanze difensive pregiudica il diritto a prova.
Non tornerebbe applicabile l’art. 586 cod. proc. pen. in quanto le ordinanze impugnate sarebbero rese “al di fuori del dibattimento”.
Come già chiarito dal Presidente titolare della intestata sezione, il presente procedimento segue le forme della camera dì consiglio c.d. “non partecipata” secondo le scansioni disegnate dall’art. 611 cod. proc. pen. e, come tale, non è suscettibile di conversione in “udienza partecipata” su richiesta di parte; detta ultima modalità viene riservata dal rito emergenziale solo ai procedimenti per i quali era prevista l’udienza pubblica ex art. 614 cod. proc, pen. o l’udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria .3 sostegno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le tre ordinanze impugnate rientrano nell’alveo applicativo dell’art. 586 cod. proc. pen. che riguarda «le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento».
2.1. I provvedimenti impugnati sono stati assunti, dopo l’esercizio dell’azione penale, dal Tribunale in composizione monocratica dinanzi al quale si svolgerà il dibattimento.
Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti di ordinanze emesse (quantomeno) nel corso degli atti preliminari.
Ai fini in rassegna quel che rileva è la fase in cui il processo si trova, non l’apertura o meno del dibattimento, né l’adozione del provvedimento in udienza o fuori udienza.
2.2. Va allora ricordato che l’assenza di mezzi di impugnazione costituisce il requisito preliminare di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti, in tesi, abnormi.
Invero, secondo ius receptum, il ricorso immediato per abnormità è consentito solo per contrastare provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili (Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, in motivazione).
2.3. Nella specie il riconoscimento, da parte dell’ordinamento, di un potere impugnatorio specifico, benché differito, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, COGNOME, Rv. 215957; Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, COGNOME, Rv. 259626; Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, COGNOME, Rv. 273546).
2.4. Ferma la decisività delle osservazioni che precedono, è evidente, in ogni caso, che le ordinanze impugnate: sono prive di carattere decisorio perché hanno natura interlocutoria; non si collocano al di fuori dell’ordinamento, essendo la risposta (corretta o meno non rileva) del giudice competente a una richiesta formulata da una parte; non comportano alcuna stasi processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2023