Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8499 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8499 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDINALI NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto oltre il termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), risultand depositato presso la Corte di appello di Perugia il 31 luglio 2025, mentre andava proposto entro il 25 luglio 2025 (calcolati quindici giorni dall’ultima notifica del 1 luglio 2025)
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Osservato che all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.