Ricorso Penale Generico: la Cassazione ribadisce l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare regole precise per essere esaminato. Un ricorso penale generico, privo di argomentazioni specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione formulata in maniera vaga, sottolineando l’importanza del rigore formale e sostanziale richiesto dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente riguardava la presunta scorrettezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. In sostanza, la difesa contestava il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado, ma senza articolare in modo specifico le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ritenuto che l’atto di impugnazione fosse completamente sprovvisto dei requisiti di specificità imposti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Penale Generico è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo netto le ragioni della sua decisione. Il principio fondamentale è che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica generica e astratta della sentenza impugnata. È necessario, invece, che il ricorrente:
1. Enunci in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione.
2. Fornisca precisi e congrui riferimenti ai passaggi della motivazione della sentenza che si intendono contestare.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a prospettare “deduzioni generiche”, senza offrire alla Corte gli strumenti necessari per individuare con chiarezza i vizi lamentati e per esercitare il proprio sindacato di legittimità. Un ricorso penale generico, in altre parole, non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quale sia l’errore di diritto commesso dal giudice precedente, rendendo di fatto impossibile una valutazione di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale. La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale con effetti concreti. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’addebito delle spese del procedimento e il pagamento di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce che la specificità dei motivi di ricorso non è un cavillo burocratico, ma un requisito essenziale per garantire la funzionalità del sistema giudiziario e il corretto esercizio del diritto di difesa, che deve manifestarsi attraverso argomentazioni chiare, pertinenti e giuridicamente fondate.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero quando non indica in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ricorso ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando presenta deduzioni vaghe e non circostanziate, che non consentono al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione precedente e di esercitare il proprio potere di controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto non conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del t privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pro sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.