Ricorso Penale Generico: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Un ricorso penale generico rischia quasi certamente di essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza di rispettare i requisiti di specificità previsti dal codice di procedura penale per poter ottenere un riesame nel merito di una decisione. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare quando si contesta un provvedimento giudiziario.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. La Corte territoriale aveva precedentemente dichiarato inammissibile il loro appello. I ricorrenti, con un unico motivo, hanno contestato la correttezza della motivazione di tale ordinanza, sostenendo che il loro atto di appello fosse, in realtà, valido. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Penale Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, i ricorsi presentati erano affetti da genericità e indeterminatezza, in quanto non rispettavano i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un’impugnazione deve andare oltre una semplice critica generica. Non è sufficiente contestare la logicità della decisione impugnata; è necessario indicare con precisione gli elementi specifici su cui si fonda la censura. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a contestare l’ordinanza della Corte d’Appello senza fornire gli elementi necessari per permettere alla Cassazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. L’atto di impugnazione, per essere efficace, deve consentire al giudice di comprendere chiaramente quali sono i punti della decisione che si contestano e per quali ragioni giuridiche o fattuali. Un ricorso penale generico che non adempie a questa funzione non può essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per la prassi legale. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. È fondamentale non solo enunciare i motivi di dissenso, ma anche articolarli in modo specifico e dettagliato, collegandoli strettamente agli atti processuali e alle norme violate. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’imposizione di sanzioni economiche. La decisione sottolinea che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile, fornendo al giudice tutti gli strumenti per una valutazione ponderata e non limitandosi a una sterile contrapposizione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non indica in modo specifico i motivi di contestazione e gli elementi a loro supporto, violando i requisiti dell’art. 581 c.p.p.
Cosa si intende per ‘ricorso penale generico’?
Si intende un atto di impugnazione che contesta una decisione giudiziaria in modo vago, senza fornire elementi chiari e specifici che permettano al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio potere di revisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9023 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/08/1977 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 15/05/1983
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che i ricorsi, che contestano con un unico motivo la correttezza della motivazione posta a base dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell’ordinanza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
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