Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 23223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Cassino;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L ‘imputato , NOME COGNOME, ricorre avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino pronunciata ai sensi dell’ articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per varie contestazioni (di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione). Con un unico motivo, l’imputato contesta carenze motivazionali in relazione all’ omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva.
La doglianza è inammissibile.
Ai sensi dell’ articolo 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e -solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla
legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) -all’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.
In particolare, non è possibile far valere l’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva, che non spetta al giudice in caso di pena patteggiata (Sez. 2, n. 14076 del 2/4/2025, non massimata; si veda, per l’analoga doglianza avverso sentenza su pena concordata in appello, Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01).
Pertanto, il ricorso -per giunta del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe stata la pena sostitutiva da applicare e per quale ragione -deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’ articolo 610, comma 5bis , cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025.