Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11420 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di Appello di Torino reato furto aggravato;
Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla lu del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giu 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiaran concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia ag eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuo determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi propost avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivam abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della p concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una vo consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipot di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, R 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, la parte non può dolersi dell’assenza di motivazione sul punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
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Il Presidente