Ricorso pena 599-bis: i limiti all’impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i confini per poterlo contestare? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4012 del 2024, chiarisce quando un ricorso pena 599-bis deve essere dichiarato inammissibile, specialmente se le doglianze riguardano la quantificazione della pena.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa a seguito di un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione a due aspetti principali: la quantificazione della sanzione e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso pena 599-bis
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. che sollevano questioni attinenti alla mera determinazione della pena sono inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che l’impugnazione di una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è consentita solo in casi specifici e limitati. In particolare, è possibile ricorrere solo se la pena inflitta è ‘illegale’, ovvero quando la sanzione non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato, o se è di una specie diversa da quella legalmente stabilita.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente non riguardavano l’illegalità della pena, ma la sua congruità. Questioni come la quantificazione della pena base, l’applicazione delle attenuanti e il loro bilanciamento con le aggravanti rientrano nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, valutazione che viene ‘cristallizzata’ e accettata dalle parti con l’accordo processuale. L’accordo stesso, quindi, preclude la possibilità di sollevare successivamente doglianze che attengono al merito della commisurazione della sanzione.
La Cassazione ha richiamato precedenti pronunce (tra cui Sez. 2, n. 22002 del 2019) per ribadire che i vizi relativi alla determinazione della pena, se non si traducono in una vera e propria illegalità, non possono essere fatti valere tramite ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante conferma dei limiti del ricorso pena 599-bis. Chi sceglie la via del concordato in appello rinuncia implicitamente a contestare gli aspetti discrezionali legati alla commisurazione della pena. L’unica via per un’impugnazione efficace rimane quella di dimostrare un’effettiva illegalità della sanzione applicata, un vizio grave che va oltre la semplice non condivisione del calcolo effettuato dal giudice. Questa pronuncia rafforza la stabilità degli accordi processuali e definisce con chiarezza il perimetro del controllo di legittimità in questa specifica materia.
È possibile impugnare una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. per contestare la quantificazione della pena?
No, non è possibile se la contestazione riguarda aspetti discrezionali come la quantificazione della pena base o il bilanciamento delle circostanze. L’impugnazione è ammessa solo se la pena applicata è ‘illegale’, cioè non rientra nei limiti previsti dalla legge o è di una specie diversa da quella prescritta.
Quali sono i motivi per cui un ricorso contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando solleva vizi che attengono alla determinazione della pena (come la sua entità o il giudizio sulle attenuanti) che non si traducono in una sanzione illegale. L’accordo tra le parti sull’entità della pena preclude questo tipo di contestazioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 4012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella quantificazione della pena e nel mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti
edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
ritenuto, pertanto, che il deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore