Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, specialmente quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero e ottenuto la relativa sentenza dal Tribunale, decideva di impugnare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. L’unico motivo del ricorso si fondava sulla presunta erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. In altre parole, secondo la difesa, il giudice di merito aveva inquadrato il comportamento dell’imputato in una fattispecie di reato non corretta.
Limiti Normativi al Ricorso Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha ristretto notevolmente i motivi per cui sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono tassativi e riguardano:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il caso in esame si concentra sul terzo punto, dimostrando come la giurisprudenza interpreti questo motivo in modo molto rigoroso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, sebbene l’erronea qualificazione giuridica sia un motivo previsto dalla legge, la sua deducibilità in sede di legittimità è circoscritta a casi molto specifici. In particolare, il ricorso è ammissibile solo quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito sia “palesemente eccentrica” rispetto al fatto descritto nel capo d’imputazione. Ciò significa che l’errore deve essere macroscopico, evidente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza che sia necessaria alcuna complessa analisi o valutazione di elementi esterni.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva sollevato la questione in modo generico, auspicando una riconsiderazione nel merito che non è permessa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento non può trasformarsi in un’occasione per denunciare errori valutativi in diritto che non siano immediatamente percepibili.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha conseguenze pratiche rilevanti. Dichiarando il ricorso inammissibile “de plano” (cioè senza udienza), la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa condanna è una conseguenza diretta della colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
In conclusione, la decisione ribadisce la natura eccezionale dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento. Chi intende percorrere questa strada deve essere consapevole dei limiti stringenti imposti dal legislatore e interpretati rigorosamente dalla giurisprudenza, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere, come un vizio nella volontà dell’imputato, l’illegalità della pena o un’erronea qualificazione giuridica palesemente evidente.
Quando si può contestare l’erronea qualificazione giuridica in un ricorso patteggiamento?
La si può contestare solo nei casi in cui la qualificazione del fatto sia “palesemente eccentrica” rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. L’errore deve essere evidente dalla sola lettura del provvedimento, senza la necessità di compiere ulteriori valutazioni di merito.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta congrua dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende, poiché si presume una colpa nella presentazione di un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NAFETI AHMED nato il 05/07/1997
avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legg n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente deduce, in modo generico, la erronea qualificazione del fatto sebbene in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridic del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispett contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedi impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 – 02);
Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.