Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità alla Luce della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso patteggiamento, un tema cruciale nella procedura penale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito le strette maglie normative che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti, confermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato dopo la Riforma Orlando del 2017.
I Fatti del Caso
Una persona imputata otteneva dal Giudice per le indagini preliminari una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione. La motivazione principale del ricorso si fondava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato le circostanze emerse che, a suo dire, avrebbero potuto portare a un proscioglimento immediato dell’imputata secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e le Restrizioni al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando), ha definito in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Il legislatore ha voluto in questo modo conferire maggiore stabilità alle sentenze emesse con questo rito alternativo, limitando drasticamente le possibilità di appello per evitare ricorsi meramente dilatori e deflazionare il carico della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il ricorrente, nel contestare la sentenza, non ha sollevato nessuno dei motivi specificamente previsti dalla legge. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. elenca in modo esplicito le uniche ragioni valide per un ricorso, come ad esempio l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di una pena illegale, o un vizio nel consenso dell’imputato.
La Corte sottolinea che la doglianza relativa alla mancata valutazione di un possibile proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra in questo elenco. Di conseguenza, un motivo di ricorso di questo tipo non può essere preso in considerazione. La Suprema Corte evidenzia come il ricorrente non si sia confrontato con la giurisprudenza ormai consolidata su questo punto, rendendo il suo tentativo di impugnazione privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale post-riforma: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che comporta una quasi definitiva rinuncia all’impugnazione nel merito. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sulla possibilità di un’assoluzione deve essere fatta con estrema attenzione prima di accedere al rito, poiché dopo l’accordo le porte del riesame si chiudono quasi ermeticamente.
La decisione ribadisce l’importanza per gli operatori del diritto di conoscere a fondo le modifiche legislative e i consolidati orientamenti giurisprudenziali per consigliare al meglio i propri assistiti, evitando di intraprendere iniziative processuali destinate a essere dichiarate inammissibili.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’errata qualificazione del reato o l’illegalità della pena applicata.
Si può impugnare un patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la mancata valutazione da parte del giudice di un possibile proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Qual è l’effetto principale della legge n. 103 del 2017 sul ricorso contro il patteggiamento?
La legge n. 103/2017 ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha limitato in modo significativo i motivi di ricorso, rendendo la sentenza di patteggiamento molto più stabile e difficile da impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata a FOGGIA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Bari applicava a NOME COGNOME la p ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati alla stessa contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state valu emergenze che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso non è ammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui a dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggíamento,
quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronu sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte pr
ex art. 610, comma 5-bis cod. proc.
dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano
pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27201401)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determi
equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidd,te