Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA
I dato avviso alle partià
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Alessandria, in data 23.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli
artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni 1
e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multa per alcuni episodi relativi al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
- L’imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al vizio di motivazione quanto al
mancato accertamento dell’assenza di responsabilità in ordine al capo a) alla •
mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
- Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3
agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla
erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della usura di
sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiarriento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.