Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Appello per Errore Giuridico
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti per il ricorso patteggiamento, specialmente quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale di merito. L’imputato lamentava un’erronea qualificazione giuridica del reato contestatogli, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in una diversa fattispecie di reato. Il ricorso è stato quindi presentato alla Corte di Cassazione, unico giudice competente a decidere sulle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita la possibilità di ricorrere per cassazione contro una sentenza di patteggiamento a motivi molto specifici, tra cui, appunto, l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Tuttavia, i giudici hanno precisato che non ogni presunto errore di qualificazione può giustificare un ricorso. È necessario che si tratti di un ‘errore manifesto’.
Il Concetto di “Errore Manifesto”
La Corte ha chiarito che l’errore manifesto si configura solo quando la qualificazione giuridica data dal giudice di merito risulti, con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. In altre parole, l’errore deve essere così evidente da balzare agli occhi senza la necessità di complesse analisi o interpretazioni alternative. Non è sufficiente prospettare una diversa e possibile qualificazione giuridica, ma è indispensabile dimostrare che quella adottata dal giudice sia platealmente sbagliata.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse ‘aspecifico e non autosufficiente’. L’imputato non era riuscito a dimostrare un errore manifesto, ma si era limitato a denunciare una generica violazione di legge non immediatamente riscontrabile dal testo del capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza. Mancando il requisito dell’evidenza e dell’immediatezza dell’errore, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge. La Corte ha quindi applicato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui un’impugnazione generica, che non evidenzia un errore palese, deve essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza sui limiti del ricorso patteggiamento. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: chi intende impugnare una sentenza di applicazione della pena per erronea qualificazione giuridica deve essere in grado di dimostrare un errore macroscopico e non un semplice dubbio interpretativo. In assenza di tale ‘errore manifesto’, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame, dove la somma è stata fissata in tremila euro.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità è strettamente limitata ai motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Uno di questi motivi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo a condizione che l’errore sia manifesto.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore palese, immediatamente evidente e indiscutibile, che rende la qualificazione giuridica scelta dal giudice palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1479 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NAFETI AHMED nato il 05/07/1997
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMO
dato avvis GLYPH parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME é inammiss bile perché proposto per un motivo non consentito;
rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta del e part possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, co proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è lim tata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscu immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al co ltenuto de capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l’impugr azione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non imme:latamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023);
ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formai tà ai s dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ri:orrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ami nende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ( elle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.