Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie privilegiate per la definizione celere dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle precise conseguenze, soprattutto in termini di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di doglianza sono tassativamente limitati dalla legge. Approfondiamo la vicenda e la decisione dei giudici.
Il Caso in Analisi: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di un individuo, accusato del reato di rapina aggravata. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero, decideva di proporre ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La doglianza sollevata non riguardava la correttezza del calcolo della pena o la volontarietà del consenso, bensì si concentrava su un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone l’assoluzione quando l’innocenza dell’imputato è palese ed evidente dagli atti.
La Decisione della Corte: un Ricorso Patteggiamento Fuori dai Binari
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso in maniera netta e rapida, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. I giudici supremi non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare di ammissibilità, basata sulla natura stessa del motivo di ricorso.
La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale in materia di patteggiamento, codificato nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco chiuso e tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Qualsiasi motivo al di fuori di questo elenco non può essere preso in considerazione dalla Corte.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono di natura puramente processuale. La Corte ha evidenziato che il ‘vizio di motivazione’ circa il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra nel novero dei motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Questi ultimi includono, ad esempio, questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Poiché il motivo addotto dal ricorrente era estraneo a questa lista, il ricorso è stato giudicato ab origine inammissibile. La Corte, applicando l’art. 610, comma 5-bis c.p.p., ha potuto dichiarare l’inammissibilità senza le formalità dell’udienza pubblica, con una semplice ordinanza. La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, a sottolineare la temerarietà di un’impugnazione priva di fondamento legale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una rinuncia significativa al diritto di impugnazione. L’accesso al ricorso per cassazione è un’eventualità eccezionale e limitata a vizi specifici e gravi, che non possono essere estesi per analogia. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve quindi verificare scrupolosamente che le proprie doglianze rientrino nell’elenco tassativo previsto dalla legge, per evitare una sicura declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici ed espressamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presunto ‘vizio di motivazione’ relativo al mancato proscioglimento dell’imputato, un motivo che non rientra tra quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30240 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/12/1988
avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di rapina aggravata ascrittogl deducendo vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il Collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 giugno 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
Lucip1mperiali
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Andr9 COGNOME