Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30241 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 29/06/1993
avverso la sentenza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ad una pluralità di delitti di rap aggravata ed un tentativo di furto aggravato, deducendo illogicità e mancanza di motivazione.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il Collegio ha deciso come da disposit in atti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo del tutto generico che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art.
610, comma
5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza
formalità, con ordinanza.
3. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 61
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
– apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 giugno 2025
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Il Consiglier estensore
Il Presidente
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NOME COGNOME
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