Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 20335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/09/1972 NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 31/10/1978 NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 06/04/1974 COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 15/03/1965 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 10/06/1977 NOME nato a CERIGNOLA il 16/04/1997
avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE DI UDINE; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
COGNOME NOME COGNOME COGNOME PasqualeCOGNOME RaffaeleCOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 4 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Udine ha applicato loro la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato.
I ricorsi di Matera NOME e COGNOME NOME formulano un’unica censura con cui denunciano vizio di motivazione, essendone la sentenza impugnata priva; il ricorso
di COGNOME NOME denuncia vizio di violazione di legge, non avendo il Tribunale valutato la sussistenza degli elementi che, ex art. 129 cod. proc. pen., potevano portare al proscioglimento dell’imputato, nonché difetto di motivazione; i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME denunciano violazione di legge in ordine alla sussistenza di una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili poiché proposti fuori dai casi consentiti. Invero, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile – poiché non rientra nelle predette ipotesi – «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01). La medesima conclusione vale con riguardo al denunciato vizio di omessa motivazione, il quale non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
L’inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 02/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME