Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 05/02/1998
avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
í49,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 20 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di NOME COGNOME su sua richiesta e con il consenso del Pubblico
Ministero, l’aumento di pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in relazione al precedente sentenza di patteggiamento n.1373/22 emessa dal GUP dello stesso Tribunale il
12/12/2022, per i reati, riuniti in continuazione, di cui all’art. 73, co. 1, 6, d.P.R. 309
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglinnento ex art. 129 cod.
proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Infatti, ai sensi dell’art. 448, comnna 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla l
11.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso
dall’ambito di quelli consentiti.
Si denuncia iUatti un vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, che, peraltro non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze degli atti di indagine e del verbale di sequestro di un cospic quantitativo di sostanza stupefacente, risulta verificata l’inesistenza dei presupposti p proscioglimento dell’imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitame rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, va dichiarata l’immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore COGNOME9>
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