Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28781 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 20 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di NOME, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico
Ministero, l’aumento di pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in relazione al precedente sentenza di patteggiamento n.1373/22 emessa dal GUP dello stesso Tribunale il
12/12/2022, per i reati, riuniti in continuazione, di cui all’art. 73, co. 1, 6, d.P.R. 309
- Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglinnento ex art. 129 cod.
proc. pen..
- Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Infatti, ai sensi dell’art. 448, comnna 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla l
11.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso
dall’ambito di quelli consentiti.
Si denuncia iUatti un vizio di motivazione della sentenza di patteggiannento, che, peraltro non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze degli atti di indagine e del verbale di sequestro di un cospic quantitativo di sostanza stupefacente, risulta verificata l’inesistenza dei presupposti p proscioglimento dell’imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitame rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, va dichiarata l’immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
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