Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/10/1989
avverso la sentenza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 10 marzo 2025, il Gup presso il Tribunale di Vicenza ha applicato nei confronti di NOMECOGNOME su sua richiesta e con il consenso del
Pubblico Ministero, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, i reati, riuni continuazione, di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90..
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, deducendo il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Infatti, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla l
11.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso
dall’ambito di quelli consentiti.
Si denuncia ittfalti. un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltr non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base alle espressamente richiamate risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e di arresto e del narcotest risulta verificata l’inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato, il optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni su colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, va dichiarata l’immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
GLYPH