Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 25551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
ORDINANZA
ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L ‘imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a quattro reati di furto pluriaggravati.
Il motivo proposto ─ che lamenta difetto di correlazione tra le pena richiesta e concordata e la sentenza, in relazione alla pena pecuniaria irrogata ─ non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l’impugnabilità della pronuncia
alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della entità della pena applicata, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Peraltro, nella specie, trattasi di errore materiale eventualmente emendabile ai sensi dell’art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), che ha tipizzato, come particolare causa di correzione, la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/05/2025