Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione sulla Pena
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il procedimento penale in modo più rapido. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specialmente quando l’oggetto della doglianza è l’entità della pena concordata.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena Concordata
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato ricorso avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il motivo principale del ricorso era il vizio di motivazione riguardo alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. In particolare, la difesa lamentava la mancata valutazione dell’elemento soggettivo del reato e un presunto errore nel calcolo della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione dei principi che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, rafforzato dalle modifiche introdotte dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
L’Accordo come Ammissione di Responsabilità
I giudici hanno sottolineato che l’accordo sull’applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato. Con il patteggiamento, l’imputato rinuncia consapevolmente ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando la propria estraneità ai fatti. Questo non significa che il giudice abbia un ruolo passivo, ma il suo controllo è circoscritto.
Limiti al Potere di Impugnazione
Una volta che l’accordo tra le parti viene ratificato dal giudice con una sentenza, non è più possibile censurare il provvedimento per aspetti legati alla determinazione quantitativa della sanzione. L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena applicata risulta ‘illegale’, ovvero non conforme alla legge per specie o quantità, una circostanza che non ricorreva nel caso di specie.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Patteggiamento sulla Pena è Inammissibile?
La Corte ha stabilito che un ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, quando l’imputato si lamenta dell’omessa indagine sull’elemento psicologico del reato o sull’assenza di prove. Questi aspetti sono superati proprio dalla natura consensuale del patteggiamento. Il potere-dovere del giudice è limitato a pronunciare il proscioglimento solo se l’innocenza dell’imputato risulta evidente dagli atti acquisiti, senza necessità di ulteriori approfondimenti probatori. Contestare la quantificazione della pena, che è il cuore dell’accordo raggiunto, equivale a rimettere in discussione l’intero patto processuale, un’azione non consentita dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata con conseguenze processuali precise. Chi accetta di patteggiare non può, in un secondo momento, dolersi della congruità della pena pattuita, a meno di una sua palese illegalità. La proposizione di un ricorso basato su tali motivi è considerata una colpa processuale, che comporta non solo la dichiarazione di inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Pertanto, è essenziale che la decisione di accedere a questo rito speciale sia ben valutata con il proprio difensore, comprendendone appieno le rinunce e le preclusioni che ne derivano.
È possibile contestare l’entità della pena dopo aver raggiunto un accordo di patteggiamento?
No, una volta che l’accordo tra le parti è stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito contestare il provvedimento per motivi legati alla determinazione quantitativa della sanzione, a meno che la pena applicata non sia illegale.
Qual è il ruolo del giudice nel procedimento di patteggiamento?
Il giudice non ha un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità dell’imputato, poiché l’accordo stesso è una forma implicita di riconoscimento. Il suo potere-dovere è quello di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta, e di pronunciare una sentenza di proscioglimento solo se l’innocenza dell’imputato risulta evidente dagli atti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La Corte può infliggere tale sanzione quando ravvisa profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, come nel caso di un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FANO il 10/09/1995
avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PESARO
dat avvico 3110 pa44
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133, cod. pen., per l’eccessiva quantificazione della pena (dolendosi, in particolare, della mancata valutazione da parte del giudice dell’elemento soggettivo del reato e dell’errore commesso nella quantificazione della pena);
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che nell’ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l’accordo sull’applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 – 01); che, in particolare è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il ricorso in cui il prevenuto lamenta l’omessa indagine sull’elemento psicologico e l’assenza di prove sul fatto come ritenuto in sentenza (Sez. 3, n. 11610 del 24/11/1993, COGNOME, Rv. 195905 – 01); che, infine, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giud con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale, circostanza da escludersi nel caso di specie; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11 aprile 2025
Il consigl ere estensore
Il Presidente