Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 29/04/2003
avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 444,
cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del vizio di mancanza assoluta della motivazione);
Rilevato che, a segùito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n.
103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento
ex art. 129 cod., atteso che
l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 01), con esclusione dunque del vizio di motivazione; che, peraltro, nell’ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l’accordo sull’applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l’11 aprile 2025
Il consigli ester