Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16524 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 08/04/2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 16524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 512/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 08/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 8727/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 08/06/1965 Buda NOME nato a CATANIA il 24/10/1958
avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME si è proceduto senza formalità di procedura
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 gennaio 2025, il Gip del Tribunale di Catania applicava ad NOME COGNOME e ad NOME COGNOME le pene concordate fra le parti nella misura indicata in dispositivo per i delitti di furto aggravato loro rispettivamente ascritti.
Propongono ricorso, redatto personalmente, entrambi gli imputati, dal medesimo contenuto, deducendo il mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e della congruità delle pene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per due ordini di ragioni.
Innanzitutto perché l’art. 613 cod. proc. pen. prevede che ‘ l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione’, mentre i ricorsi odierni sono sottoscritti dai ricorrenti medesimi (risultando poi priva di rilievo l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione personale del ricorso e la delega al medesimo al deposito dell’atto, in quanto circostanze che non attribuiscono al difensore la paternità del ricorso: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475 -01).
In secondo luogo perché l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ‘ solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza ‘.
Motivi che non ricomprendono le cesure argomentate nei ricorsi, in ordine al mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen., alla mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e della congruità delle pene.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l’8 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME