Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12475 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 10/05/1985 COGNOME NOME nato il 20/08/1996
avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
t ‘dato avviso alle partiA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con separati ricorsi, è stata impugnata, per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato a NOME COGNOME le pene da loro richieste per reati in materia di stupefacenti;
che il motivo, comune ai ricorrenti, è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017;
che, in tema di patteggiannento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblic ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibi solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della della misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni n riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie.
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», all declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.