Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la stabilità delle sentenze emesse con questo rito è cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti specifici per presentare un ricorso patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
I Fatti di Causa
Nel caso in esame, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona aveva applicato, su richiesta delle parti, una pena a un imputato per i reati di rapina e ricettazione. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha successivamente presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero nella quantificazione della pena concordata.
La Decisione della Corte e il Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017), che ha modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: l’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo chiaro che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se non mira a far valere un punto specifico: l’omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p.
In altre parole, l’imputato può impugnare la sentenza di patteggiamento solo se ritiene che il giudice, nonostante l’accordo sulla pena, avrebbe dovuto assolverlo perché sussistevano le condizioni per un proscioglimento immediato (ad esempio, per evidente innocenza o perché il fatto non costituisce reato). Qualsiasi altra censura, inclusa quella relativa alla congruità o alla determinazione della pena pattuita, non è ammessa.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a contestare la definizione del trattamento sanzionatorio, un motivo espressamente escluso dalla legge. Di conseguenza, il suo ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento cristallizza la pena, rendendola non più contestabile in sede di legittimità. La scelta di accedere a questo rito alternativo implica una rinuncia a far valere determinate doglianze, concentrando l’eventuale impugnazione sulla sola, e più radicale, questione della mancata assoluzione.
Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Stabilità degli Accordi: Rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento, evitando ricorsi dilatori basati sulla mera rinegoziazione della pena.
2. Responsabilità della Difesa: Sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e consapevole da parte della difesa prima di formalizzare l’accordo, poiché le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso presentato per motivi non consentiti viene dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce limiti molto precisi alla possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Per quali motivi si può presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’unico motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento è sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato (assoluzione) ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perché, ad esempio, l’innocenza dell’imputato era evidente.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti, come la sola quantificazione della pena?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo che la richiesta non venga esaminata nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9640 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VERONA il 13/11/1987 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari di Verona applicava ad NOME COGNOME la pena proposta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di rapina e ricetta allo stesso contestati
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattame sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’a 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale
si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27201401)
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5c 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso onsegue, per il disposto del 'art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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