Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché mette in discussione un accordo già raggiunto tra accusa e difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, confermando un orientamento consolidato. Analizziamo la decisione per comprendere meglio quando un’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna. Tale sentenza non era il risultato di un dibattimento tradizionale, ma di un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando questioni che, tuttavia, si sono rivelate non ammissibili in questa sede.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura snella definita de plano (cioè senza udienza, sulla base dei soli atti), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del rito del patteggiamento: l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza e, di conseguenza, limita drasticamente le possibili censure che possono essere mosse alla sentenza che lo recepisce. Il ricorso, pertanto, non può vertere su aspetti che sono stati superati dall’accordo stesso.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. In presenza di un patteggiamento, il controllo del giudice non è un’analisi del merito della responsabilità penale, ma si concentra su tre aspetti fondamentali:
1. Correttezza della Qualificazione Giuridica: Il giudice deve verificare che il reato contestato e concordato tra le parti sia stato correttamente inquadrato dal punto di vista legale.
2. Assenza di Cause di Proscioglimento: Il giudice è tenuto a controllare, sulla base degli atti, che non emergano evidenti cause di non punibilità o di estinzione del reato, come previsto dall’art. 129 c.p.p. Se tali cause fossero palesi, il giudice dovrebbe prosciogliere l’imputato anziché ratificare il patteggiamento.
3. Congruità della Pena: La pena concordata deve essere ritenuta ‘congrua’, ovvero adeguata e proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 27 della Costituzione.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva rispettato pienamente questi canoni. Il ricorso dell’imputato, invece, tendeva a rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità e la commisurazione della pena, aspetti che l’accordo di patteggiamento aveva già definito e cristallizzato. Citando un proprio precedente (sentenza n. 34494/2006), la Corte ha ribadito che tali questioni non sono consentite in sede di impugnazione di una sentenza ex art. 444 c.p.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la via del ricorso patteggiamento è estremamente stretta. La natura stessa del rito, basata su un accordo processuale, preclude la possibilità di contestare nel merito la ricostruzione dei fatti o la valutazione della colpevolezza. Le uniche censure ammissibili sono quelle che riguardano vizi procedurali, l’errata qualificazione giuridica del fatto o la manifesta incongruità della pena concordata. Chi sceglie la strada del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a gran parte delle garanzie del processo ordinario, inclusa un’ampia facoltà di impugnazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, rendendo il tentativo di impugnazione ulteriormente oneroso.
È possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso non può contestare la responsabilità o la ricostruzione dei fatti, ma può riguardare la correttezza della qualificazione giuridica del reato, la mancata applicazione di una causa di proscioglimento evidente, o la manifesta inadeguatezza della pena concordata.
Cosa valuta il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice non valuta la colpevolezza nel merito, ma si limita a verificare tre aspetti: che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta, che non sussistano evidenti cause di proscioglimento (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), e che la pena concordata tra accusa e difesa sia congrua.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 17/08/1957
avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché pone questioni non consentite nel caso di sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra le tante, Sez. 4, n. 3449 del 13/07/2006, COGNOME, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede sia sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità sia sotto quello della commisurazione della pena.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024