Ricorso Patteggiamento: i Limiti dell’Impugnazione per Erronea Qualificazione Giuridica
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie più percorse per la definizione alternativa del processo. Tuttavia, una volta raggiunta una sentenza, quali sono i margini per impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47796/2023) offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso patteggiamento, specialmente quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando unicamente l’errata qualificazione giuridica del fatto contestatogli, ritenuto dal giudice di merito come calunnia. La difesa sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati in una diversa e meno grave fattispecie di reato. La questione è dunque giunta dinanzi alla Suprema Corte per valutare l’ammissibilità di tale doglianza.
La Disciplina Ristretta del Ricorso Patteggiamento
La Corte ha innanzitutto richiamato la normativa di riferimento, ovvero l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono:
* Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato;
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Sebbene l’erronea qualificazione giuridica sia un motivo previsto, la giurisprudenza ne ha circoscritto l’applicazione in modo molto rigoroso.
Il Principio dell'”Errore Manifesto” nel Ricorso contro il Patteggiamento
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel concetto di ‘errore manifesto’. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato (richiamando la sentenza n. 15553/2018), secondo cui l’impugnazione per errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l’errore commesso dal giudice è, appunto, ‘manifesto’.
Cosa significa? Un errore è manifesto quando è una ‘palese svista’, un abbaglio evidente che emerge dalla sola lettura della sentenza impugnata. Non è possibile, invece, dedurre un errore che richieda una complessa attività di verifica degli atti processuali, simile a quella che si svolgerebbe in un dibattimento. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare il merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorso non superasse questa soglia. La difesa si era limitata a censurare ‘genericamente e in modo assertivo’ la qualificazione del fatto come calunnia, senza però indicare un errore palese ed evidente desumibile dalla sentenza stessa. Mancava, in altre parole, la dimostrazione di quella ‘svista’ macroscopica che sola avrebbe potuto giustificare l’accoglimento del ricorso. Di conseguenza, non essendo stato dedotto un errore manifesto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che implica una sostanziale accettazione degli elementi del processo, compresa la qualificazione del fatto. L’impugnazione successiva è un’eventualità eccezionale, non una terza istanza di giudizio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere ponderata attentamente prima di accedere al rito speciale. Per l’imputato, la decisione di patteggiare deve essere consapevole, sapendo che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di particolare e manifesta gravità.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No, il ricorso è ammesso soltanto se si dimostra la presenza di un ‘errore manifesto’, ovvero un errore palese che emerge dalla sola lettura della sentenza, senza la necessità di esaminare gli atti del procedimento.
Cosa intende la Cassazione per ‘errore manifesto’?
Per ‘errore manifesto’ si intende una palese svista del giudice, un errore evidente e immediatamente percepibile dal testo della decisione, che non richiede un’attività di verifica complessa e tipica del giudizio di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza che ne sussistessero i presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47796 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 9/06/2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì,
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché il motivo proposto, concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell’elaborazione giurisprudenziale del Giudice di legittimii:à, che, prima dell’introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto».
Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata, perché espressivo di una palese svista del Giudice, escludendosi l’ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento.
Un errore di tal fatta non è stato dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la qualificazione dei fatti come calunnia.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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