Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
La sentenza di patteggiamento, pur essendo frutto di un accordo tra accusa e difesa, non è immune da possibili contestazioni. Tuttavia, la legge pone dei paletti molto precisi ai motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione. Una recente pronuncia della Suprema Corte (Sentenza n. 47382/2023) chiarisce ancora una volta quali sono questi limiti, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la valutazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze.
Il Caso: La Richiesta dell’Imputato
Nel caso specifico, un imputato aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero attraverso il rito del patteggiamento, ratificato poi dal Tribunale di Milano. Successivamente, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che il giudice di merito, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, non le avesse considerate prevalenti sulla contestata recidiva, ma semplicemente equivalenti. Secondo il ricorrente, questa valutazione avrebbe ingiustamente inciso sulla determinazione finale della pena.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La difesa dell’imputato si è scontrata con il muro dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente alla valutazione discrezionale del giudice sulla commisurazione della pena, è escluso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno spiegato che le doglianze del ricorrente erano completamente estranee all’ambito di applicazione della norma citata. Contestare il bilanciamento delle circostanze (se le attenuanti debbano prevalere, equivalere o soccombere rispetto alle aggravanti) è una questione che riguarda la commisurazione della pena, ossia una valutazione di merito lasciata alla discrezionalità del giudice.
Questo tipo di valutazione non rientra nel concetto di “illegalità della pena”. Una pena è illegale, spiega la Corte, solo quando è una “sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale”. Poiché nel caso di specie la pena concordata rientrava pienamente nei limiti di legge, non vi era alcuno spazio per un’impugnazione in Cassazione. La scelta di considerare le attenuanti equivalenti alla recidiva è un giudizio di merito, non sindacabile una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento cristallizza la valutazione sulla pena, inclusa quella relativa al bilanciamento delle circostanze. Il ricorso patteggiamento in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione aspetti discrezionali del trattamento sanzionatorio. L’impugnazione è uno strumento eccezionale, riservato a vizi gravi e specifici, come l’applicazione di una pena che la legge non contempla. Di conseguenza, chi accede a questo rito deve essere consapevole che le possibilità di contestare la pena concordata sono estremamente limitate e circoscritte a profili di palese illegalità, con l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese come esito quasi certo per motivi diversi.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando il modo in cui il giudice ha valutato le circostanze attenuanti e aggravanti?
No. Secondo la sentenza, il bilanciamento delle circostanze è una valutazione di merito che non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, poiché non costituisce un’illegalità della pena.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., quali vizi della volontà dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’applicazione di una pena illegale (cioè non prevista dalla legge o superiore ai limiti massimi).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non emergono cause di esclusione della colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47382 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47382 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe NOME ha dedotto che nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Giudice, nel recepire l’accordo intervenuto tra le parti in merito all’applicazione della pena, non ha ritenuto le riconosciute circostanze attenuan generiche prevalenti – e non solo equivalenti – rispetto alla contestata recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti, afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità.
In particolare, il motivo dedotto è palesemente estraneo all’ambito applicativo dell’art. 4 comma 2-bis cod. proc. pen., atteso che «è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non previs dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma pro commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pe ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzio
conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio, Rv. 276509 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, e non emergendo ragioni per ritenerlo esente da colpa nella proposizione del ricorso, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 novembre 2023
Il Presidente