Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando del 2017. La decisione sottolinea che non è possibile contestare la mera congruità della pena concordata, ma solo specifici vizi di legalità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva dal Tribunale di Genova una sentenza di patteggiamento per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità). Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione contro tale sentenza. La contestazione non verteva su un errore di diritto o sulla validità del suo consenso, bensì sulla dosimetria della pena, ritenuta non congrua.
Il Ricorso Patteggiamento e i Motivi di Impugnazione
Il ricorrente lamentava un vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della sanzione applicata, chiedendo di conseguenza l’annullamento della sentenza. La questione centrale, quindi, era stabilire se la valutazione sulla congruità della pena, ovvero sulla sua adeguatezza rispetto al fatto commesso, potesse costituire un valido motivo per un ricorso patteggiamento in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulle importanti modifiche legislative introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). I giudici hanno chiarito che, a partire dall’entrata in vigore di tale legge, i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sono stati drasticamente limitati.
L’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso è consentito esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo era viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. supera i limiti massimi edittali).
La Corte ha sottolineato che la contestazione relativa alla ‘congruità’ della pena non rientra in nessuna di queste categorie. Valutare se una pena sia ‘giusta’ o ‘proporzionata’ è una questione di merito che viene superata dall’accordo stesso tra accusa e difesa. Di conseguenza, una volta che l’imputato ha liberamente accettato una determinata pena, non può successivamente lamentarne l’eccessività in sede di legittimità, a meno che essa non sia palesemente illegale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Conformemente all’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo di patteggiamento cristallizza la pena, e le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente circoscritte. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare la misura della sanzione nel merito. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la valutazione sulla congruità della pena deve essere fatta con estrema attenzione prima di formalizzare l’accordo, poiché gli spazi per un ripensamento successivo in sede di impugnazione sono, per legge, quasi nulli.
È possibile contestare in Cassazione una pena patteggiata ritenuta troppo alta?
No, la valutazione sulla congruità della pena, cioè sulla sua adeguatezza rispetto al fatto, non è un motivo valido per il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione è possibile solo se la pena è illegale, ovvero contraria a norme di legge.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
La legge elenca tassativamente i motivi, che includono vizi nella volontà dell’imputato, discrepanza tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del reato, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro un patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46535 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di GENOVA
7 ,dat’ alIpatt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Genova il 7 dicembre 2022 ha applicato all’imputato la pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 6 dicembre 2022.
2.11 ricorrente denunzia vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena e chiede annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017), il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualif cazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello – come nel caso in questione – attinente alla congruità della pena ove questa non risulti illegale.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.