Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione di un imputato in modo celere. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni sulle possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come non ogni doglianza possa trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato una pena (patteggiamento) con il Pubblico Ministero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). La sentenza era stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GUP) del Tribunale di Foggia.
Successivamente, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando un vizio specifico: a suo dire, il GUP avrebbe omesso di accertare l’eventuale presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento in ogni stato e grado del processo, qualora ne ricorrano le condizioni.
La Questione Giuridica e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno ai motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La difesa sosteneva che il giudice, prima di ratificare l’accordo tra le parti, avrebbe dovuto motivare esplicitamente sull’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato. La mancanza di tale verifica, secondo il ricorrente, costituiva un vizio della sentenza tale da giustificarne l’annullamento.
La norma di riferimento in questi casi è l’articolo 448-bis del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo, ovvero in un elenco chiuso e non ampliabile, i motivi per cui è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore è chiaro: garantire la stabilità delle sentenze concordate e prevenire ricorsi dilatori o basati su motivi non essenziali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione netta e in linea con il suo orientamento consolidato. I giudici hanno affermato che le ipotesi per proporre un ricorso patteggiamento sono rigorosamente quelle elencate nell’art. 448-bis c.p.p. e, tra queste, non è compreso il “difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”.
In altre parole, la legge non consente di contestare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non abbia spiegato a sufficienza perché non ha assolto l’imputato. La scelta del patteggiamento implica una sorta di rinuncia a far valere determinate difese in cambio di uno sconto di pena. La Corte, inoltre, ha aggiunto un’osservazione incidentale, notando che, nel caso specifico, una motivazione, seppur sintetica, sull’assenza di cause di proscioglimento era comunque presente nel provvedimento impugnato.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci al rito del patteggiamento: l’impugnazione è un’eventualità eccezionale e circoscritta. I motivi di ricorso sono pochi e specifici, e non includono critiche generiche alla motivazione del giudice su aspetti che il rito stesso tende a superare. Proporre un ricorso al di fuori di questi stretti binari non solo è inutile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. Per avvocati e imputati, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le possibilità di rimetterla in discussione in seguito sono estremamente limitate.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448-bis del codice di procedura penale stabilisce dei motivi tassativi, cioè un elenco chiuso e limitato, per cui si può ricorrere. Non tutti i presunti vizi della sentenza possono essere fatti valere in sede di impugnazione.
La mancata motivazione del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per impugnare il patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si propone un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come accaduto nel caso analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46230 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46230 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 29/05/2023 del GUP del TRIBUNALE di FOGGIA,
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Foggia emessa il 29/05/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli art. 337 648 cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente