Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i confini per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento, confermando che non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. La pronuncia in esame ribadisce un principio cruciale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha ristretto notevolmente le possibilità di appello avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il caso: dal patteggiamento al ricorso in Cassazione
Il caso nasce dalla decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, che aveva applicato a un imputato la pena concordata con il pubblico ministero per una serie di reati. Successivamente, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, non per contestare l’accordo in sé, ma per sollevare una questione di diritto.
La tesi difensiva nel ricorso patteggiamento
Il difensore sosteneva che uno dei reati contestati, quello di atti persecutori, avrebbe dovuto essere considerato assorbito da un altro, più grave, quello di tentata estorsione. In pratica, si chiedeva alla Corte di Cassazione di rivedere la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato dal reato meno grave. Questa argomentazione, se accolta, avrebbe potuto modificare il quadro accusatorio e, potenzialmente, la pena finale.
La decisione della Suprema Corte: l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione dell’assorbimento tra i reati. La decisione si fonda su una norma specifica che disciplina l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Il ruolo dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della decisione è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per lamentare l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. La richiesta di dichiarare un reato assorbito in un altro rientra proprio in questa casistica, poiché equivarrebbe a un proscioglimento per il reato ‘minore’.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che, con l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, il legislatore ha inteso limitare drasticamente i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. L’obiettivo è quello di dare stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa, impedendo che questioni che avrebbero dovuto essere risolte prima dell’accordo, come la qualificazione giuridica del fatto, possano essere rimesse in discussione in sede di legittimità. Secondo la Cassazione, la doglianza del ricorrente, che lamentava la mancata ‘assoluzione’ dal reato di atti persecutori per assorbimento in quello di tentata estorsione, si traduceva esattamente nella denuncia di un’omessa applicazione dell’art. 129 c.p.p., motivo espressamente escluso dalla legge come base per un ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero senza una discussione formale in udienza, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente il quadro accusatorio definito e rinuncia a sollevare in seguito determinate questioni. Il ricorso patteggiamento rimane possibile solo per motivi specifici, come vizi del consenso, errata applicazione della pena concordata o illegalità della stessa, ma non per rimettere in discussione la ricostruzione giuridica dei fatti che avrebbe potuto portare a un proscioglimento. Si tratta di un’importante limitazione che avvocati e imputati devono considerare attentamente prima di optare per questo rito speciale, poiché le possibilità di revisione successiva sono estremamente ridotte.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita fortemente i motivi di ricorso, escludendo, tra gli altri, quelli basati sulla mancata valutazione da parte del giudice di una possibile causa di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
Cosa stabilisce l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale riguardo al ricorso patteggiamento?
Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se con esso si deduce l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45683 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45683 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari di Savona applicava al ricorrente la pena concordata per i reati allo stesso ascritti
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il reato di atti persecutori avrebbe dovuto essere assorbito in quello di estorsione tentata.
3.II ricorso è inammissibile.
Il collegio rafferma che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex ar . 129 cod. proc.
pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023
L’estensore GLYPH
Il Presidente