Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità alla Luce della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il procedimento penale in modo rapido, evitando il dibattimento. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato. Analizziamo la decisione per comprendere quali motivi di ricorso sono preclusi e quali sono le conseguenze di un’impugnazione infondata.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona, con cui un imputato vedeva applicata la pena concordata per il reato di ricettazione. Il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse commesso un errore: non avrebbe valutato la possibile presenza di cause di non punibilità, che avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento immediato ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava sia l’affermazione di responsabilità che la determinazione della pena, chiedendo alla Suprema Corte un riesame che, come vedremo, la legge non consente.
L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento per Mancata Assoluzione
Il cuore della questione risiede nella riforma operata dalla legge n. 103 del 2017, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 448 del codice di procedura penale. Questa norma ha cristallizzato i limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, stabilendo chiaramente quali motivi possono essere dedotti in Cassazione. Tra quelli esclusi figura proprio la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La scelta di patteggiare implica una forma di accettazione del capo d’imputazione e della pena proposta, rinunciando a contestare nel merito l’accusa. La legge, pertanto, preclude la possibilità di utilizzare il ricorso in Cassazione come un’istanza d’appello mascherata, volta a rimettere in discussione la responsabilità penale che la parte stessa ha contribuito a definire con l’accordo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle argomentazioni difensive. I giudici hanno semplicemente applicato il dettato normativo dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e si sono richiamati alla propria giurisprudenza consolidata. Hanno evidenziato che la legge è inequivocabile: un ricorso che deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento non supera la soglia di ammissibilità.
La procedura in questi casi è accelerata: la Corte dichiara l’inammissibilità con un’ordinanza de plano, ovvero senza udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione non lascia spazio a interpretazioni: il legislatore ha voluto rendere la sentenza di patteggiamento più stabile, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione per evitare ricorsi puramente dilatori o pretestuosi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per avvocati e imputati. La scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le vie di impugnazione sono estremamente ristrette. Tentare di aggirare i limiti imposti dalla legge proponendo un ricorso patteggiamento per motivi non consentiti si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in conseguenze economiche. L’art. 616 c.p.p., infatti, stabilisce che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso quantificata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. La decisione, quindi, serve da monito: le norme processuali che limitano le impugnazioni sono tassative e la loro violazione comporta sanzioni precise.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvermi?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento secondo l’art. 129 del codice di procedura penale.
Qual è la base normativa per questa inammissibilità?
La norma di riferimento è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione limita espressamente i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si propone comunque un ricorso per questo motivo non consentito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Come conseguenza diretta, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45674 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45674 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI: CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Verona applicavaYricorrente la pena concordata in relazione ai reati allo stesso ascritti (ricettazione).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall’articolo 129 cod. proc. pen.: si contestava la motivazione sia in relazione all’affermazione della responsabilità che alla determinazione del trattamento sa nzionatorio.
Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto il ricorrente non s confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il
ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tali caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 61C), comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.