Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44852 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44852 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Gambia DATA_NASCITA avverso la resa il 14 marzo2023 dal GUP del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il GUP del Tribunale di Pescara, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina meglio precisato in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione
della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fat e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussis nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sull responsabilità sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 11 ottobre 2023
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NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME a Borsellino