Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44847 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Pompei il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 21 marzo 2023, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in relazione ai reati di rapina, ricettazione e porto di arma da sparo.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e aspecifico; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione d argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tal generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto con i postulati del giudizi
rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.
Peraltro il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall’alt motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Se Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, Rv. 214637).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2023
Il C9c1Sigliéré, estensore
La Presidente