Ricorso Patteggiamento: Limiti e Motivi di Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo perché censure generiche sulla motivazione portano a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Perugia. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza stessa. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente argomentato le ragioni della sua decisione, limitandosi a recepire l’accordo raggiunto tra accusa e difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi proposti dall’imputato costituivano censure non consentite dalla legge in questa specifica sede. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza riguardo alla natura e ai limiti del controllo sulla sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: Perché il ricorso patteggiamento è stato respinto
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni alla base dell’inammissibilità. In primo luogo, nel contesto del ricorso patteggiamento, la critica alla motivazione deve essere specifica e non può essere generica. L’accordo tra le parti, elemento centrale di questo rito speciale, esonera l’accusa dall’onere della prova e, di conseguenza, riduce notevolmente l’obbligo motivazionale del giudice.
Secondo la Cassazione, una sentenza di patteggiamento è sufficientemente motivata quando contiene:
1. Una succinta descrizione del fatto, che può essere desunta anche dal solo capo d’imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al fatto.
3. Il richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale, per escludere la presenza di cause di proscioglimento immediato.
4. La verifica della congruità della pena patteggiata, in relazione ai principi sanciti dall’art. 27 della Costituzione.
Nel caso specifico, il Tribunale di Perugia si era attenuto a questi requisiti. La sua motivazione, seppur sintetica, era completa secondo i canoni richiesti per questo tipo di procedimento. Pertanto, la sentenza impugnata è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità, rendendo il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’opzione percorribile solo in casi limitati e per vizi specifici. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione l’accordo o per lamentare una presunta carenza di motivazione in termini generici. La natura stessa del patteggiamento, basata sull’accordo volontario, implica una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione della prova. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata attentamente, consapevoli che le possibilità di un successivo riesame nel merito sono estremamente ridotte.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un presunto vizio di motivazione?
Sì, ma solo per motivi specifici e consentiti dalla legge. Una censura generica sul vizio di motivazione, come nel caso esaminato, non è ammissibile, poiché l’accordo tra le parti rende sufficiente una motivazione sintetica da parte del giudice.
Cosa deve contenere la motivazione di una sentenza di patteggiamento per essere ritenuta valida?
Deve includere una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, la verifica dell’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e la valutazione della congruità della pena concordata.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43691 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dell’unico motivo, che deduce vizio di motivazione, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, la cui motivazione risulta dunque incensurabile in questa sede.
· Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente