Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3204 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3204 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 del Tribunale di Padova; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Padova applicava a NOME COGNOME la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di tentata rapina aggravata a lui contestato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che denunciava difetto di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di rito.
La doglianza è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti.
Si ribadisce infatti che, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610,
comma 5bis cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME