Ricorso Patteggiamento: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei processi penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema del ricorso patteggiamento, specificando quando e per quali motivi è possibile impugnare l’accordo raggiunto tra imputato e pubblica accusa. La decisione sottolinea la volontà del legislatore di limitare le impugnazioni a casi specifici, escludendo la possibilità di contestare genericamente la motivazione sulla quantificazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Brescia, con la quale un imputato, a seguito di una richiesta concorde con il pubblico ministero, vedeva applicarsi la pena di tre anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 1500 euro, per il reato di rapina aggravata. Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento Contestato
Il difensore ha basato il proprio ricorso patteggiamento su un unico motivo: la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo all’entità della diminuzione di pena concessa per la scelta del rito alternativo. In sostanza, si contestava non la legalità della pena, ma il percorso logico-giuridico che aveva portato il giudice a quantificare lo ‘sconto’ di pena in quella specifica misura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno richiamato una norma fondamentale in materia: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la riforma del 2017 (legge n. 103), ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha chiarito che il difetto di motivazione sulla quantificazione della riduzione della pena non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, una censura di questo tipo non è consentita dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una stretta interpretazione della volontà del legislatore. Con l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., si è inteso dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, che nascono da un accordo tra le parti. Permettere un sindacato ampio sulla motivazione, al di fuori dei casi di palese illegalità, snaturerebbe la funzione deflattiva del rito e aprirebbe la porta a ricorsi meramente dilatori. La Corte sottolinea che, nel caso di specie, il giudice aveva semplicemente recepito la misura della pena oggetto dell’accordo tra difesa e accusa, senza che emergessero profili di illegalità. La doglianza sulla ‘misura’ dello sconto di pena è una questione di merito, esclusa dal vaglio di legittimità in sede di patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: una volta che l’imputato e il pubblico ministero hanno raggiunto un accordo sulla pena, questo può essere messo in discussione in Cassazione solo per vizi gravi e specificamente previsti dalla legge. Non è possibile utilizzare il ricorso patteggiamento come uno strumento per rinegoziare o criticare la congruità della pena concordata, lamentando una presunta carenza di motivazione. La decisione ha come conseguenza pratica quella di rendere i patteggiamenti più stabili e di scoraggiare impugnazioni pretestuose, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per carenza di motivazione sulla quantificazione della pena?
No. Secondo l’ordinanza, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude il difetto di motivazione dai vizi che possono essere contestati con un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ordinanza
Sul ricorso proposto da COGNOME n. a Napoli DATA_NASCITA‘DATA_NASCITA/6/1979 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 3/10/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Brescia, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a COGNOME NOME la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 1500,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto la carenza della motivazione in ordine all’entità della diminuzione per il rito.
La censura difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di
sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Nella specie la difesa si duole dell’entità della riduzione per il rito, in assenza di profili di illegalità e pur avendo il giudice recepito la misura della pena oggetto di accordo pattizio con la pubblica accusa.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
Presidente
La Consigliera estensore