Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto dopo le modifiche legislative che ne hanno ristretto i motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire quali sono i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e quali sono le conseguenze di un ricorso presentato per motivi non consentiti.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La doglianza principale del ricorrente si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, egli contestava il merito della decisione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la sua colpevolezza e che avrebbe dovuto, invece, proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Legge
La Corte Suprema, nel valutare il caso, ha immediatamente richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), ha stabilito un elenco tassativo di motivi per i quali l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono limitati a:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie normativa sbagliata.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta: se la sanzione è contraria alla legge o non prevista per quel tipo di reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la censura mossa dal ricorrente non rientrava in nessuna delle ipotesi consentite. La lamentela sulla ‘carenza di motivazione in ordine alla responsabilità’ è una doglianza che attiene al merito della vicenda processuale. Tuttavia, la scelta del patteggiamento implica proprio una rinuncia a contestare nel merito l’accusa, in cambio di uno sconto di pena.
Gli Ermellini hanno sottolineato che il legislatore ha volutamente limitato l’impugnabilità di tali sentenze per garantire la stabilità e la rapidità del rito speciale. Consentire ricorsi basati sulla valutazione della responsabilità snaturerebbe la funzione stessa del patteggiamento. Pertanto, qualsiasi motivo di ricorso che non rientri nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è destinato a essere respinto per ragioni procedurali, senza che la Corte entri nell’analisi del suo contenuto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma un principio ormai consolidato: il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, non una terza istanza di giudizio sul merito. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare scrupolosamente che i motivi del ricorso rientrino nella ristretta cerchia delineata dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione della responsabilità?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la contestazione sulla motivazione della responsabilità non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento con motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
4at~tr – 311rg=ittiè,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale di Avel condannato per i reati di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990 deducendo, con unico m di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazi responsabilità e alla omessa declaratoria di sentenza di proscioglimento ai sensi del cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp (da trattarsi ai se 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione in ord responsabilità. Si tratta di doglíanze non consentite nel giudizio di legittimità avvers di applicazione della pena su richiesta, non avendo il ricorrente posto a sostegno del s alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazio sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente