Ricorso Patteggiamento: I Limiti Tassativi Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione celere dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando proposto per motivi non espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si basavano sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Rigidi Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione è consentita esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nella formazione della volontà: quando l’espressione del consenso dell’imputato a patteggiare è stata viziata.
2. Difetto di correlazione: in caso di mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e quanto deciso nella sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
La Corte ha rilevato che i motivi addotti dal ricorrente, incentrati sulla violazione dell’art. 129 c.p.p., non rientravano in nessuna di queste quattro categorie. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive, tra cui una forte compressione del diritto di appello. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in Cassazione è estremamente limitata ai soli vizi procedurali o sostanziali elencati dalla legge. Qualsiasi altro motivo di doglianza, anche se astrattamente fondato, non può trovare accoglimento. Inoltre, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, sottolineando la necessità di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un elenco ristretto e tassativo di motivi specificati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono esclusivamente: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16808 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che deduce la violazione di legge e il viz motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione de pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri > ., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente es dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.